Quali sono i diritti di un Autore?

Un po’ di storia

Il diritto d’autore, conosciuto anche come copyright, ha origini remote. In Italia si è iniziato a parlare di protezione delle opere già nel 1882 con la Società Italiana degli Autori, associazione nata nel 1882 nel Palazzo Ponti di Via Brera n.19 a Milano. Agli albori la Società Italiana degli Autori era composta da alcuni dei massimi rappresentanti della cultura della penisola tra cui Giuseppe Verdi, Giosuè Carducci, Ulrico Hoepli, Giovanni Verga. Nel corso del tempo la Società Italiana degli Autori ha subito una serie di mutamenti fino a diventare l’attuale Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE). In Italia la legge volta a disciplinare il diritto di autore è la Legge n.633 del 22 aprile 1941 tutt’ora vigente e modificata nel corso del tempo sia da alcuni provvedimenti normativi italiani che da direttive comunitarie.

L’articolo 1 della Legge 633/1941 definisce le opere protette stabilendo che si intendono per protette “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. L’autore di un’opera gode di numerosi diritti: morali, di utilizzazione economica, diritti connessi.

I diritti morali

I diritti morali sono quei diritti che l’ordinamento prevede a difesa della personalità dell’autore. Tra questi, per esempio, vi rientra il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi ad una eventuale modifica della stessa. I diritti morali si caratterizzano per essere imprescrittibili: dopo la morte dell’autore possono essere fatti valere, senza limiti di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti e così via.

I diritti di utilizzazione economica

Nella categoria dei diritti di utilizzazione economica invece vi rientra il diritto di pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione e rappresentazione, comunicazione al pubblico, distribuzione e modificazione dell’opera. Generalmente i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Vi sono alcune eccezioni per esempio per le opere in comunione in cui la durata è di 70 anni dalla morte dell’ultimo coautore sopravvissuto. I diritti di utilizzazione economica, inoltre, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme prescritti dalla legge. L’articolo 110 prevede che la trasmissione dei diritti di utilizzazione economia debba essere provata per iscritto.

I diritti connessi

I diritti connessi sono invece i diritti che la legge prevede a favore dei soggetti che gravitano attorno all’opera quali ad esempio gli artisti interpreti, gli artisti esecutori, i produttori di fonogrammi, i produttori di opere cinematografiche o audiovisive. Tra le attività previste per l’esercizio dei diritti connessi vi rientrano per esempio le attività di riproduzione, esecuzione dell’opera. La legge 633/1941 prevede che la durata di protezione dei diritti connessi sia di 50 anni ed è calcolata dalla data di fissazione.

Conclusioni

Negli ultimi mesi la questione del diritto d’autore è al centro di numerosi dibattiti anche nel mondo istituzionale europeo visto che in molte occasioni gli autori, nella loro accezione più ampia, non si sentono adeguatamente protetti e tutelati.  Forse dovremmo fermarci a riflettere su cosa significhi davvero produrre qualcosa dal nulla e di quanto sia faticoso lasciar spazio all’estro, far sì che il Demiurgo, il divino artigiano descritto da Platone nel Timeo, prenda forma e torni a creare nuova materia per mettere un po’ di ordine nel mondo. Ma ormai la maggior parte dell’umanità è assuefatta dal potere del click, del “like” sui social, della velocità di poter accedere ai contenuti più disparati in poco tempo, rivendicando il proprio diritto ad essere sempre connessi con il resto del mondo. Ma questa è un’altra storia.

di Francesca Pitrelli